PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'antropologo esistenziale è una figura professionale che si occupa del disagio di vivere e che opera attraverso l'uso della comunicazione, con strumenti di analisi e con strategie di intervento, al fine di modificare l'atteggiamento interiore e di adeguarlo ad una corretta gestione della condizione esistenziale sia nella salute che nella malattia.
      2. L'esercizio della professione di antropologo esistenziale prevede l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento volti alla prevenzione, nonché alla diagnosi e alla definizione di moduli assistenziali e trattamentali, rivolti alla sola persona, ovvero al gruppo, alla famiglia, alla comunità o agli organismi sociali di riferimento.

Art. 2.

      1. Per l'esercizio della professione di antropologo esistenziale è necessario essere iscritti all'albo nazionale degli antropologi esistenziali, istituito ai sensi dell'articolo 3.

      2. I profili professionali della figura dell'antropologo esistenziale sono disciplinati con apposito regolamento del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

      1. È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'albo nazionale degli antropologi esistenziali, di seguito denominato «albo».

 

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      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e sentite le associazioni nazionali rappresentative della categoria, sono emanate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo.

Art. 4.

      1. Possono accedere all'albo coloro che sono in possesso della laurea in psicologia, in pedagogia o in medicina e chirurgia e che hanno completato un iter formativo presso una delle scuole a tale fine accreditate.
      2. Sono altresì ammessi all'albo coloro che hanno conseguito un diploma di laurea, almeno triennale, in materie equipollenti a quelle di cui al comma 1 e che hanno completato un iter formativo presso una delle scuole a tale fine accreditate.

Art. 5.

      1. Al fine di garantire un'adeguata professionalità, le regioni promuovono e finanziano corsi di qualificazione iniziale per l'iscrizione all'albo e corsi di aggiornamento, programmando le relative attività di concerto con le associazioni rappresentative della categoria operanti nei territori interessati.

Art. 6.

      1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono iscritti di diritto all'albo gli iscritti al registro nazionale degli antropologi clinici esistenziali che sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.